Trump e i “dazi reciproci” contro l’Unione europea: nuove tariffe dal 2 aprile

Dal 2 aprile Trump introdurrà nuovi dazi “reciproci” sui prodotti esportati dall’Unione europea. Se non è ancora chiaro quali beni – oltre alle auto – saranno colpiti da questa nuova ondata di dazi, una cosa, invece, sembra certa: le nuove tariffe potrebbero aggirarsi intorno al 20%, perché comprenderanno anche l’Iva applicata sui prodotti importati nell’Unione europea.

Il prossimo 2 aprile, già definito da Trump come il “giorno della liberazione” dalle pratiche commerciali sleali, gli USA sveleranno quali saranno le merci colpite dai nuovi dazi reciproci. L’obiettivo è colpire i prodotti europei con le stesse misure daziarie applicate ai beni statunitensi. Ma con una differenza significativa: le tariffe di Trump includeranno anche l’importo relativo all’Iva all’importazione.

Una scelta, quella di equiparare l’Iva ai dazi, che potrebbe avere un forte impatto sul nostro export, penalizzando ulteriormente i prodotti Made in Italy e, in generale, tutti i beni europei.

L’assimilazione tra dazi e Iva fa molto discutere e apre a molti interrogativi sul perché gli Stati Uniti confondano l’imposta sul valore aggiunto con le tariffe doganali. L’Iva, infatti, pur essendo riscossa al momento dell’importazione, non è equiparabile a un dazio. Non si tratta di una tariffa all’importazione, ma di un’imposta sul consumo, destinata a gravare unicamente sui consumatori finali dei beni (Corte di Giustizia UE, 17 luglio 2014, C-272/13, Equoland).

La Camera di Commercio Internazionale (ICC), unica organizzazione del settore privato a essere presente in oltre 170 Paesi, ha diramato uno studio che chiarisce come l’Iva all’importazione non possa essere considerata un ostacolo al commercio internazionale. Il documento pubblicato da ICC lo scorso 19 febbraio chiarisce, infatti, che l’Iva è adottata in oltre 170 Paesi nel mondo e si applica allo stesso modo alle imprese nazionali ed estere, senza realizzare nessuna discriminazione. L’onere finale ricade, infatti, sempre e soltanto sul consumatore finale, mentre le imprese che intervengono nella catena di approvvigionamento hanno il diritto di detrarre l’Iva pagata a monte o di averne il rimborso e non subiscono, pertanto, nessun aggravio di costi.

Presupposto fondamentale dell’Iva è il principio di neutralità: i sistemi Iva sono concepiti in modo da trattare tutte le imprese allo stesso modo, a prescindere dal luogo di ubicazione e di origine. Nessuna azienda, quindi, può avere un vantaggio sleale o uno svantaggio per il solo fatto di avere la propria sede in un determinato Paese. La neutralità viene garantita attraverso il principio di destinazione, che presuppone che le merci siano tassate unicamente nel Paese in cui sono consumate e non in quello in cui sono prodotte. Proprio per questo motivo, le esportazioni non sono soggette a tassazione, mentre i prodotti importati devono scontare la stessa imposta sul valore aggiunto che si applica alle merci nazionali.

L’Iva non dovrebbe, quindi, creare nessuna discriminazione in base all’origine dei prodotti.

 

Sara Armella

Tatiana Salvi