SOAC: il modello AEO arriva anche per le accise
Slitta al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore della riforma accise, consentendo un periodo di adeguamento per operatori e Amministrazioni. Il d.lgs. 43/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 marzo – oltre a definire un regime di transizione più ampio per gli operatori – introduce i cosiddetti “soggetti obbligati accreditati” (SOAC), ispirati alla figura dell’Operatore economico autorizzato (AEO) nel settore doganale. Per tali soggetti certificati sarà possibile beneficiare di un’esenzione, totale o parziale, dall’obbligo di prestare la cauzione, oltre ad altre semplificazioni amministrative, a patto di dimostrare un’elevata affidabilità. Il testo ne conferma l’impostazione a tre livelli (base, medio e avanzato), con validità quadriennale, ma precisa il criterio di valutazione a punti da 1-100 con un minimo di 60 punti per ottenere la certificazione. Viene ribadita, inoltre, la possibilità di revoca o “declassamento” se i requisiti non vengono più soddisfatti. Viene anche disciplinata la fase transitoria per chi già godeva di un esonero cauzionale, con l’obiettivo di evitare vuoti di tutela prima del passaggio al nuovo sistema.
Sul fronte della tassazione sul gas naturale e, in modo speculare, su quella dell’energia elettrica, viene definitivamente superato l’attuale meccanismo di acconto “storico”, che si basava sui consumi dell’anno precedente. Al suo posto prende piede un modello di pagamento mensile, agganciato ai quantitativi effettivamente fatturati. Questo assetto è completato dall’introduzione di dichiarazioni semestrali, anziché annuali, contenenti tutti i dati necessari per la liquidazione dell’imposta, così da rendere gli adempimenti più proporzionali ai consumi reali e migliorare la prevenzione delle frodi. In questa stessa cornice rientra la sostituzione dei termini “usi civili” e “usi industriali” con “usi domestici” e “usi non domestici”, per riflettere più efficacemente la reale destinazione del gas e dell’elettricità.
Tra le novità resta poi confermato il piano per riallineare gradualmente, in un quinquennio a partire dal 2025, l’aliquota del gasolio a quella della benzina, seppure con esclusioni per alcuni usi specifici, come il gasolio agricolo e il cosiddetto “gasolio commerciale” per trasporti, nonché per i biocarburanti impiegati tal quali, in linea con la necessità di ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (SAD). Anche in questo caso, l’ingresso a regime dal 1° gennaio 2026 consentirà di ammortizzare l’effetto delle modifiche sul mercato.
Sul fronte delle semplificazioni, l’articolo che elimina la necessità di presentare denuncia e ottenere la licenza fiscale per vendere prodotti alcolici risulta confermato, essendo sufficiente la comunicazione unica allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Infine, viene ribadito l’allungamento da due a quattro anni della durata delle autorizzazioni per la vendita di tabacchi e prodotti liquidi da inalazione a mezzo patentino, con un espresso riferimento alle licenze già in essere, che si vedranno automaticamente prorogate. Resta fermo, in ogni caso, il potere di revoca laddove vengano meno i requisiti originariamente richiesti.
Sara Armella
Osvaldo Trucco