Nuovo contrabbando: le cause di estinzione

In risposta ai primi dubbi applicativi emersi a seguito dell’introduzione della riforma doganale, approvata con il decreto legislativo 141/2024 e in vigore dal 4 ottobre 2024, la circolare dell’Agenzia delle dogane 28 ottobre 2024, n. 22/D ha fornito alcuni importanti chiavi interpretative in materia di sanzioni.
In particolare, la circolare chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 112 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (in prosieguo, DNC), il quale prevede una specifica forma di estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa.

La causa di estinzione, per quanto non applicabile a tutte le ipotesi di contrabbando, si estende comunque a tutti i reati semplici, ossia non aggravati, previsti dagli artt. 78 a 83 e contempla, dunque, le ipotesi più frequenti. Per il contrabbando aggravato (art. 88), così come per il contrabbando di tabacchi lavorati di cui all’art. 84 (escluso quello sottosoglia) e quello aggravato di cui all’art. 85, essendo prevista la pena della reclusione, non è consentita l’estinzione del reato mediante pagamento della multa.

La causa di estinzione del reato di contrabbando, inoltre, non può essere utilizzata se anche soltanto uno dei diritti dovuti (dazi o Iva) supera la soglia dei 50.000 euro.

La definizione del reato di contrabbando prevede il pagamento del tributo, oltre che di una somma determinata tra il 100 e il 200 per cento dei diritti, a titolo di sanzione.

È possibile combinare tale causa di estinzione con il ravvedimento operoso, che consente una riduzione graduale delle sanzioni in base alla tempistica con la quale l’operatore regolarizza la propria posizione. L’applicazione del ravvedimento operoso prevede una sensibile riduzione della sanzione, con percentuali che vanno da 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione fino ad 1/5 del minimo, se la regolamentazione avviene dopo la notifica del processo verbale. L’obiettivo è favorire la definizione spontanea degli errori fino all’importo di 50.000 euro di diritti dovuti, con il pagamento degli stessi e di una sanzione ridotta, in caso di ravvedimento operoso.

La circolare, incentivando la compliance, riconosce che il ravvedimento spontaneo consente di estinguere il contrabbando e impedisce, di conseguenza, la trasmissione della notizia di reato all’autorità giudiziaria. Inoltre, viene chiarito che tale causa di estinzione può essere utilizzata sia prima dell’invio della notizia di reato che successivamente, non essendo previsti specifici termini temporali.
Per il procedimento previsto dall’art. 112, la riforma ha riservato all’Agenzia sia la concreta determinazione della misura della sanzione che la scelta di disporre o meno la confisca. Sul punto, la circolare n. 22/D chiarisce che valgono le cause di esonero della confisca previste dall’art. 96, comma 9, il quale prevede una serie di violazioni minori.

 

Tatiana Salvi