La legge delega per la riforma fiscale
La riforma fiscale degli anni 70 non ha interessato il settore doganale (legge 825/1971)
Il Testo Unico della legge doganale, approvato con d p r 43 del 1973, è stato adottato per effetto della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29
La riforma fiscale prevista dalla legge delega 9 agosto 2023 n. 111 dedica 2 importanti norme al settore doganale. L’art. 11 (Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale) e Art. 20, comma 3 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale)
Cos’è cambiato rispetto ad allora?
Il commercio internazionale è stato il settore più interessato dalle trasformazioni economiche e sociali degli ultimi 50 anni:
- la creazione del mercato unico europeo e l’abbattimento delle frontiere tra i Paesi dell’Unione
- l’adozione di regole e procedure uniformi e un sempre più marcato intervento del legislatore europeo (350 i regolamenti attuali che interessano il commercio internazionale)
- la crescente interdipendenza dei processi produttivi, che ha avuto il suo culmine con la c. d. globalizzazione e l’introduzione di una serie di regole convenzionali internazionali (WTO, WCO)
- la frammentazione geopolitica attuale, le tensioni politiche, il ritorno di misure protezionistiche
- il numero crescente di accordi di libero scambio e il tramonto del sistema multilaterale
- l’esplosione del commercio elettronico e la telematizzazione delle procedure
Per l’economia italiana, tradizionalmente legata a importazioni di materie prime e semilavorati, le esportazioni hanno assunto un’importanza crescente, al punto che oggi il 40% del Pil deriva dalla capacità delle imprese di essere presenti nei mercati esteri
4 direttrici della riforma
- Chiarezza normativa e coordinamento tra diritto nazionale e europeo
- Controlli più efficienti e coordinati
- Contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente
- Maggiore certezza e proporzionalità del sistema sanzionatorio
Codificazione delle norme applicabili
Primo passo della compliance doganale è la comprensione delle regole e la loro chiara individuazione
Da oltre 400 articoli di legge sparsi in almeno 3 fonti normative fondamentali (Tuld, r. d. 1896, d. lgs. 374/1990) e molte norme disseminate in varie finanziare a 122 articoli, ripartiti per argomento Superamento del sindacato diffuso: non è più l’operatore a dover individuare quali norme nazionali sono applicabili in rapporto alla prevalente disciplina europea
non è più necessario coordinare la lettura delle fonti europee e nazionali per individuare la regola applicabile al caso concreto
l’art. 1 prevede in primo luogo l’applicazione del CDU e dei regolamenti delegato e di esecuzione e. per quanto non espressamente previsto da tali fonti, le disposizioni nazionali complementari al CDU, che costituisce la legge nazionale di riferimento in materia doganale
Efficientamento dei controlli
Per effettuare un’operazione di importazione o esportazione gli operatori devono presentare, oltre alla dichiarazione doganale, fino a 68 istanze a 18 amministrazioni diverse, per ottenere autorizzazioni, permessi o licenze
Previsto per la prima volta dall’art. 4 della legge 350 del 2003, introduce il concetto di “single window”, un’unica interfaccia per gli operatori, che devono presentare tutte le informazioni una sola volta alle amministrazioni pubbliche interessate dall’operazione
Efficientamento significa anche coordinamento tra le due articolazioni fondamentali: ADM e Guardia di finanza, finalizzato a evitare duplicazioni
Esplosione del numero di operazioni doganali: a livello europeo, nel 2022, 890 milioni di importazioni e commerce rappresentano il 73% di tutte le dichiarazioni di importazione, ma solo lo 0,5% del valore di importazione
Nel 2023 2 miliardi di dichiarazioni doganali small value e commerce
Informatizzazione e intelligenza artificiale rafforzano la selezione delle operazioni da sottoporre a controllo e contrastano l’evasione, a beneficio delle imprese che operano in piena compliance
Rapporto con i contribuenti
Rafforzare il diritto di difesa già nella fase di controllo doganale in linea, interlocuzione preventiva con ADM da svilupparsi tramite il rappresentante doganale
Diritto di difesa
Superamento della controversia doganale quale rimedio di natura amministrativa prevista dal TULD per ragioni fattuali; disallineamento rispetto alla normativa europea sulla contabilizzazione delle risorse proprie e obbligo di garanzia per lo svincolo delle merci; negli ultimi anni circa 20 controversie doganali l’anno in tutta Italia
Il rafforzamento della posizione dell’operatore contempla l’introduzione del diritto di chiedere la ripetizione delle analisi in laboratorio, se l’esito non è ritenuto corretto dall’imprenditore
Distinzione tra fase di controllo e fase di accertamento: obbligo notifica pvc motivato
Diritto di presentare osservazioni e difese
l’obbligo di motivazione rafforzata dell’atto di accertamento laddove l’operatore presenti le proprie osservazioni difensive
Sanzioni
Attuale sistema complesso, spesso bis in idem penale e amministrativo
Non proporzionalità delle sanzioni, specie amministrative con possibilità di sanzioni fino a 10 volte l’importo dei diritti accertati
Linea guida la proporzionalità, come previsto dal CDU e dalla Corte Costituzionale
Art. 11
- Riassetto del quadro normativo con l’aggiornamento o l’abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell’UE in materia doganale
- Completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti per migliorare l’offerta di servizi per gli utenti
- Accrescere la qualità dei controlli migliorando il coordinamento tra ADM e le altre autorità che dispongono del potere di applicare alcune norme doganali
- Semplificare le verifiche doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando il SUDOCO
- Riordinare le procedure di liquidazione, accertamento e revisione
- Rivedere l’istituto della controversia doganale