Dichiarante CBAM autorizzato: nuova certificazione gli importatori
Dal 28 marzo 2025 è possibile diventare dichiarante CBAM autorizzato.
L’Unione europea ha, infatti, pubblicato, in data 18 febbraio 2025, il Regolamento di esecuzione UE 2025/486, che ha reso possibile ottenere la nuova certificazione per le imprese importatrici delle c.d. “merci CBAM” (cemento, acciaio, ferro, alluminio, energia elettrica, fertilizzanti e idrogeno). A partire da fine marzo, pertanto, importatori e rappresentanti doganali indiretti possono attivarsi per presentare la propria richiesta di ottenimento del nuovo status.
Avviata nell’ottobre 2023, la prima fase di implementazione del CBAM resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025. Durante tale periodo, gli operatori possono importare beni soggetti al CBAM nel territorio europeo senza necessità di qualifiche specifiche, purché presentino in Dogana una dichiarazione di immissione in libera pratica.
La qualifica di dichiarante autorizzato CBAM sarà, invece, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2026, nonostante la recente proposta di rinvio della seconda fase del meccanismo al 31 gennaio 2027 da parte della Commissione europea.
Il dichiarante autorizzato dovrà essere stabilito in uno Stato membro dell’Unione europea e garantire l’accuratezza e la veridicità dei valori sulle emissioni di gas a effetto serra da comunicare all’Autorità competente.
A partire dal 28 marzo scorso, tuttavia, importatori e rappresentanti doganali sottoposti agli adempimenti dichiarativi del CBAM, possono già presentare le loro domande trasmettendo apposita richiesta mediante il registro CBAM, ossia la stessa piattaforma attraverso cui comunicano i dati delle emissioni di gas a effetto serra contenute nei beni CBAM che importano.
La richiesta di autorizzazione deve contenere le informazioni del richiedente, con precisa indicazione di: generalità (nome, cognome e indirizzo); codice EORI; principale attività svolta nell’Unione europea, nonché una dichiarazione attestante la non soggezione del richiedente a debiti fiscali nazionali; l’assenza di gravi violazioni, per almeno cinque anni, della norma doganale unionale; informazioni necessarie a dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente; una stima del valore monetario e del volume di importazioni di merci nel territorio UE e, infine, l’eventuale indicazione dei soggetti per conto dei quali il dichiarante agisce.
Ai sensi dell’articolo 4 Reg. UE 2025/486 l’Autorità nazionale ha a disposizione 120 giorni di tempo dalla data di acquisizione della richiesta per poter rilasciare l’autorizzazione al richiedente.
Sono 180, tuttavia, i giorni a disposizione per poter decidere sul rilascio delle autorizzazioni presentate prima del 15 giugno 2025.
Al fine di concedere l’autorizzazione, l’Autorità è tenuta ad aprire una procedura di consultazione con il soggetto richiedente. Il contraddittorio è avviato in modalità telematica attraverso il portale CBAM, coinvolgendo tutte le parti interessate, e deve svolgersi entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.
Nel corso della consultazione, il richiedente deve confermare di non essere già titolare dello status di dichiarante CBAM autorizzato e di non aver già presentato una domanda in un altro Stato membro UE. Se il parere dell’Autorità sulla richiesta di certificazione ha esito negativo, il richiedente ha 30 giorni di tempo per presentare osservazioni. Decorso tale termine, la decisione di rigetto diventa definitiva. Al contrario, se l’Autorità decide di concedere lo status di dichiarante CBAM autorizzato, tale certificazione è registrata direttamente nel portale CBAM e avrà effetto a partire dal giorno successivo alla data di registrazione. È assegnato un numero identificativo in relazione al conto CBAM del dichiarante e dovrà essere indicato, inoltre, lo Stato membro UE e l’Autorità competente che l’ha rilasciata.
L’articolo 17, par. 2, Reg. UE 2023/956 si occupa di stabilire quali sono i criteri che l’Autorità nazionale competente deve tenere in considerazione per decidere sul rilascio dell’autorizzazione di dichiarante CBAM. Per ottenere lo status, ai sensi dell’articolo 9 Reg. UE 2025/486, l’operatore non deve aver commesso gravi e ripetute violazioni della normativa doganale e fiscale nei tre anni precedenti alla richiesta e, in particolare, non deve aver riportato nessuna condanna definitiva per reati connessi alla sua attività nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda.
Il richiedente deve, inoltre, dimostrare di possedere una capacità economica e finanziaria sufficiente per adempiere agli obblighi dichiarativi del CBAM, essere stabilito in uno Stato membro UE e disporre di un numero EORI.
Nel valutare la sussistenza di tali requisiti, le Autorità possono prendere in considerazione anche i pareri o le conclusioni di esperti e di terzi, eventualmente, avvalendosi dei risultati di audit svolti in collaborazione con lo stesso richiedente, così come disciplinato dall’articolo 4 Reg. UE 2025/486.
Una volta ottenuta, l’autorizzazione di dichiarante CBAM autorizzato è valida a partire dal giorno stesso della registrazione nel portale CBAM. Alla certificazione è assegnato un numero identificativo in relazione al conto CBAM del dichiarante e deve essere indicato, inoltre, lo Stato membro dell’Autorità competente che l’ha rilasciata. Per il mantenimento dello status di dichiarante CBAM autorizzato, l’articolo 22, par. 2 Reg. UE 2023/956 stabilisce l’obbligo di dimostrare, entro la fine di ogni trimestre dell’anno solare, di possedere sul proprio conto CBAM un numero di certificati sufficiente a coprire almeno l’80% delle emissioni incorporate nelle merci importate dall’inizio dell’anno. Se questo requisito non viene rispettato, l’Autorità nazionale ha il potere di revocare l’autorizzazione, impedendo così al dichiarante di continuare a operare nell’ambito del meccanismo CBAM.
Qualora l’Autorità competente intenda revocare l’autorizzazione del dichiarante non deve tenere in conto soltanto il suddetto requisito relativo alla capienza dei certificati, ma valutare, altresì, altri aspetti fondamentali come, per esempio, la condotta passata dell’interessato, il dolo o la negligenza, oppure la volontà del dichiarante di porre rimedio alle violazioni poste in essere, dimostrando un’adeguata diligenza.
In ogni caso, il dichiarante ha il diritto di essere ascoltato e di presentare le proprie osservazioni nel termine di 15 giorni dalla notifica della decisione di revoca dell’autorizzazione. Durante tale periodo, può fornire nuove informazioni a sostegno della propria difesa oppure integrare la documentazione già trasmessa con ulteriori elementi rilevanti. Al termine della fase di consultazione, l’Autorità nazionale competente valuta le osservazioni ricevute e decide se confermare la revoca dell’autorizzazione o, in alternativa annullare la procedura e consentire al dichiarante di mantenere il proprio status. Il soggetto destinatario della revoca, tuttavia, può presentare una nuova domanda di concessione dello status in qualsiasi momento, a condizione che trasmetta all’Autorità una dichiarazione CBAM in relazione alle merci importate prima della sopravvenuta decisione di revoca.
Stefano Comisi
Serena Adamo