Controlli doganali più efficaci: Su.Do.Co. potenziato e nuove tutele per gli operatori
La riforma del diritto doganale dà attuazione a una serie di obiettivi della legge delega fiscale, introducendo disposizioni normative complementari al Codice unionale con una particolare attenzione agli istituti di esclusiva competenza nazionale, come l’organizzazione degli Uffici doganali territoriali e la gestione dei procedimenti di verifica e controllo. Il decreto mira proprio a una maggiore efficacia dei controlli doganali a favore dell’Amministrazione ma anche al miglioramento delle tutele degli operatori, grazia anche al potenziamento dello Sportello unico doganale.
Quali le novità principali della riforma?
Nel testo del d.lgs. per la riforma del diritto doganale (votato in prima approvazione dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 marzo 2024), è dedicata particolare attenzione al monitoraggio delle operazioni doganali, soprattutto con riferimento alla fase dei controlli doganali e dell’accertamento.
Obiettivo del progetto di riforma è, in generale, il raggiungimento di una semplificazione del quadro normativo, alla quale dovranno corrispondere, altresì, maggiori tutele e agevolazioni per i contribuenti interessati. In questa direzione si pone, ad esempio, la decisione di abrogare la controversia doganale, un istituto “ancien regime” alternativo al percorso standard dell’accertamento, ormai caratterizzato da uno scarsissimo utilizzo. Altre novità riguardano, invece, più da vicino il ruolo delle autorità doganali.
| Cosa cambia con la riforma |
Controlli e verifiche doganali | – Estensione della possibilità di esercitare i poteri di visita ispezione per la Guardia di Finanza – Introduzione della possibilità di effettuare visite saltuarie delle merci – Poteri di ispezione della Guardia di finanza presso Uffici e magazzini – Abrogazione della controversia doganale – Rispetto del contradditorio endoprocedimentale – Obbligo di redazione di un verbale conclusivo |
Accertamenti e rettifiche | – Competenza dell’Ufficio doganale dove è avvenuta l’importazione per l’emanazione dell’atto – Motivazione rafforzata |
Su.do.co (Sportello unico) | – Trasmissione dei dati un’unica interfaccia pubblica – Integrazione dei controlli – Riduzione degli adempimenti e delle tempistiche di sdoganamento |
Nuova disciplina dei controlli doganali
Un effetto della riforma sarà la riorganizzazione degli Uffici doganali territoriali, soprattutto nella gestione dei procedimenti di verifica e controllo.
Per l’accertamento e la rettifica dei dazi e degli altri diritti di confine sarà sempre competente l’ufficio dell’Agenzia delle dogane presso il quale è stata registrata la dichiarazione doganale d’importazione (art. 42, disposizioni nazionali complementari al CDU), superando così la norma che attualmente, in caso di controlli con verifiche presso l’operatore, attribuisce la competenza alla Dogana territoriale nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa. Si tratta di una previsione idonea, dunque, a garantire una maggiore certezza per tutti gli operatori doganali e che si allinea all’impostazione prevista anche dal Codice doganale dell’Unione europea.
Una volta esperito il controllo delle dichiarazioni doganali, l’Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza, eventualmente coinvolta, saranno tenute a redigere un verbale conclusivo, che dovrà essere notificato alle parti interessate (art. 34, disposizioni nazionali complementari al CDU). Il termine assegnato per presentare osservazioni difensive o richieste di chiarimento agli uffici sarà di trenta giorni, in deroga alla soglia di sessanta giorni prevista dallo Statuto dei diritti del contribuente. La previsione di un termine dimezzato è conforme al dettato normativo del Codice doganale dell’Unione europea e conferma quanto precisato dall’Agenzia delle dogane con la recente circolare 17 gennaio 2024, n. 2/D. Resta il dato incontrovertibile per cui il termine di 30 giorni costituisce una peculiarità della disciplina doganale rispetto al diritto tributario generale, con una netta prevalenza del diritto Ue rispetto allo stesso Statuto dei diritti del contribuente.
Altro significativo aspetto, in cui questa volta, risulta rafforzata la tutela del contribuente, riguarderà l’obbligo della c.d. motivazione “rafforzata” dell’atto di accertamento. Laddove la parte si avvarrà del diritto di presentare osservazioni difensive, l’Ufficio doganale avrà l’obbligo di tenere conto delle eccezioni sollevate nel redigere il provvedimento finale di rettifica, integrando la motivazione con le ragioni del mancato accoglimento delle difese.
Ma esiste un’altra faccia della riforma che non si limita a introdurre chiarimenti, disposizioni di favore o di semplificazioni, ma si propone altresì di rafforzare alcuni poteri degli organi inquirenti.
A giudizio delle Amministrazioni competenti, infatti, è necessaria un’azione maggiormente condivisa tra l’Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza, volta a evitare possibili sovrapposizioni e invasioni di campo durante i controlli.
In questo senso, per esempio, la riforma prevede una nuova possibilità di monitoraggio delle merci in importazione nel territorio doganale. Per gli uffici doganali, sarà, cioè, possibile effettuare visite saltuarie sulle importazioni che, originariamente, non erano state selezionate per visita merce al momento dello sdoganamento. L’opportunità di tali controlli dipenderà da valutazioni discrezionali, con il limite che la decisione potrà essere assunta soltanto dal responsabile dell’Ufficio o da un suo delegato.
Anche la Guardia di Finanzia vedrà incrementare la propria competenza, potendo, infatti, esercitare poteri di visita, ispezione e controllo non solo al confine ma anche presso gli uffici e i magazzini degli operatori coinvolti, potendo altresì richiedere lo svolgimento di visite su merci non selezionate dai controlli.
Potenziamento dello Sportello unico doganale
La riforma prevede il rafforzamento dello Sportello unico doganale e dei controlli (c.d. SU.DO.CO.), al fine di semplificare l’interazione tra Agenzia delle dogane e gli altri enti di controllo.
Spesso, infatti, si assiste alla creazione di ingorghi, sia fisici che amministrativi, a causa della convergenza di più controlli sulle medesime operazioni doganali. È fondamentale, dunque, ottimizzare le attività di verifica alla frontiera, investendo anche sull’informatizzazione degli scambi di informazioni e dati tra operatori e Autorità doganali. Lo Sportello unico, introdotto, dopo un lungo e complesso iter, dal d.p.r. 29 dicembre 2021, n. 235, assolve proprio a tale ruolo. Tale strumento consente, infatti, di uniformare il sistema dei controlli, garantendo l’interoperabilità tra le amministrazioni coinvolte nelle operazioni di import-export.
Attualmente, in casi limite, per effettuare un’operazione doganale gli operatori devono presentare fino a 68 istanze ad altre 18 amministrazioni coinvolte, trasmettendo informazioni spesso identiche e ripetitive per ottenere autorizzazioni o licenze. Attraverso un’interfaccia unica (c.d. single window), il Sudoco consente, invece, di concentrare in un unico luogo e nello stesso momento tutti gli accertamenti doganali sui beni importati, migliorando la qualità delle verifiche, riducendo i tempi di sdoganamento e ridimensionando i costi per gli operatori, grazie ad analisi più intelligenti sulla merce e a un sistema dei controlli uniforme per tutti i prodotti in entrata e in uscita dal territorio nazionale.
La riforma valorizza e potenzia questo importante strumento di coordinamento, con l’obiettivo di digitalizzare tutti i documenti necessari, favorendo, al contempo, lo snellimento delle attività di controllo demandate a diverse amministrazioni. A riforma attuata, lo Sportello unico sarà esteso a tutte le Dogane, mentre attualmente risulta operativo presso un limitato numero di Uffici doganali.
Studio Legale Armella & Associati