Linee guida aggiornate per le sanzioni alla Russia

Nei giorni scorsi, la Commissione europea ha pubblicato le linee guida aggiornate per sensibilizzare gli operatori in merito ai rischi connessi all’elusione delle sanzioni e a supportarle nella necessaria mitigazione di tali rischi. Il documento, elaborato nell’ambito del G7, contiene un elenco di beni e tecnologie sensibili, le migliori procedure per gli operatori, gli indicatori di rischio, gli strumenti di screening pubblici


A partire dal 24 settembre 2024, le imprese che esportano beni di potenziale interesse bellico, sono chiamate a rispettare le nuove linee guida pubblicate dalla Commissione europea in materia di sanzioni internazionali. Il documento, adottato dai Paesi del G7, individua un elenco di beni e tecnologie sensibili ad “alto rischio”, che potrebbero essere dirottati verso la Russia (cd. List of common high priority items). Introdotti anche una serie di indicatori di rischio (“red flag”) relativi alla possibile elusione dei controlli sulle esportazioni e delle misure restrittive, oltre a un elenco di cautele che le imprese sono tenute ad adottare. Un ruolo fondamentale è attribuito agli strumenti di screening per implementare le necessarie procedure di due diligence.

 

Con il documento pubblicato dalla Commissione europea, i vertici delle istituzioni mondiali invitano gli operatori economici e le imprese a rafforzare la propria due diligence in materia di export control. L’obiettivo è assicurare il rispetto delle misure restrittive e delle sanzioni internazionali, adottate dall’Unione europea nei confronti di Russia e Bielorussia.


Le linee guida elencano una serie di “red flag” che potrebbero segnalare un tentativo di elusione delle normative sui controlli all’esportazione. Le imprese devono prestare particolare attenzione a una serie di “comportamenti sospetti”, per evitare che gli acquirenti esteri possano reindirizzare le merci esportate verso la Federazione russa.


Per le imprese è fondamentale aderire alle nuove linee guida, dal momento che la mancanza di dovute precauzioni da parte degli operatori economici potrebbe comportare il dirottamento delle merci esportate verso il territorio russo, con la conseguente applicazione di pesanti sanzioni penali, per le quali è prevista la reclusione fino a sei anni (art. 20, d.lgs. 221/2017).


Da febbraio 2022, l’Unione europea e gli altri Paesi membri del G7, infatti, si impegnano a garantire il rispetto dei controlli alle esportazioni che limitano l’accesso della Russia a determinati beni e servizi di potenziale interesse bellico. A oggi, le imprese unionali sono tenute a rispettare le regole previste dal Reg. UE 2014/833, che ha subito ben 24 modifiche, dal Reg. UE 2014/269, modificato 63 volte e dal Reg. UE 2006/765, modificato 42 volte.


I rappresentanti del G7, inoltre, hanno istituito un organismo di controllo sull’applicazione delle sanzioni (ECM), all’interno del quale si trova un sottogruppo di lavoro che ha il compito di divulgare informazioni e risultati operativi delle misure restrittive, fornendo a operatori e imprese gli strumenti necessari a prevenire l’elusione dei controlli all’esportazione da parte dei loro acquirenti.


Le istituzioni mondiali sono a conoscenza delle pratiche elusive e, pertanto, ritengono essenziale che tutti coloro che fanno parte della catena di fornitura (esportatori, produttori, fornitori di servizi, trasportatori ecc.) siano consapevoli dei rischi di dirottamento delle merci verso il territorio russo.


Al ricorrere dei “campanelli di allarme”, i rappresentanti del G7 consigliano alle imprese interessate di effettuare una più attenta due diligence, invitandole a chiedere maggiori informazioni sulla destinazione finale della merce o a informarsi sull’acquirente tramite le banche dati pubbliche. Qualora, al termine di un’ulteriore analisi, l’esportatore dovesse avere ancora dei dubbi, è opportuno rinunciare all’operazione e rivolgersi alla propria Dogana nazionale per trasmettere le informazioni ottenute.

 

Sara Armella e Tatiana Salvi