La figura del Procuratore europeo EPPO alla luce della riforma doganale

Avviato dal Consiglio dei ministri, lo scorso 26 luglio, l’esame del testo finale del decreto legislativo di riforma della normativa doganale, a seguito delle modifiche introdotte nell’ambito del tradizionale passaggio parlamentare. Il nuovo testo unico doganale nazionale manderà in pensione il vecchio Testo unico doganale e numerose altre norme speciali, tra cui il regio decreto n. 65/1896.  

Rispetto al testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri lo scorso 26 marzo, il decreto recepisce la maggior parte delle osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari. Le novità più significative riguardano la figura del Procuratore europeo EPPO (European Public Prosecutor’s Office), che è competente a indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e a cui compete l’esercizio dell’azione penale quando l’evasione interessa i dazi doganali e altre risorse proprie del bilancio europeo. L’EPPO, che da fine 2024 sarà presente in 24 Stati membri, rappresenta la magistratura penale a cui è affidato il contrasto ai reati previsti dalla direttiva europea Pif e dunque altamente specializzata per i reati finanziari in danno agli interessi dell’Unione e con specifica esperienza sulle operazioni internazionali. Nelle varie norme dedicate al contrabbando e agli altri reati doganali, il riferimento all’autorità giudiziaria competente per il procedimento penale sostituisce i precedenti riferimenti alla Procura della Repubblica, proprio per tenere conto del fondamentale ruolo svolto da Eppo.

Altra modifica importante riguarda la competenza territoriale degli uffici in caso di accertamento. La nuova versione dell’art. 42 stabilisce, in generale, che la competenza alla revisione della dichiarazione spetta all’ufficio dell’Agenzia delle dogane presso il quale la dichiarazione è stata registrata. Tuttavia, se il controllo ha riguardato dichiarazioni presentate presso due o più uffici dell’Agenzia, il testo finale prevede ora che è competente all’accertamento l’ufficio nel cui ambito territoriale è ubicata la sede della parte. Un cambiamento significativo, che inserisce un’eccezione destinata a un ampio utilizzo operativo: spesso, infatti, le imprese utilizzano più porti o aeroporti come punto di arrivo delle forniture internazionali, in considerazione del luogo di destinazione finale della consegna, presso un cliente o uno stabilimento dell’impresa importatrice. In questi casi, a seguito della modifica proposta in sede parlamentare, sarà la Dogana del luogo in cui si trova la sede legale dell’importatrice a dover adottare l’atto di accertamento e a dover poi sostenere, in fase processuale, la relativa contestazione. Un’estrema semplificazione che, da un lato, ha l’obiettivo di efficientare l’attività di accertamento dal punto di vista dell’Agenzia, riunendo in un solo ufficio l’insieme delle contestazioni avviate presso Dogane dislocate in tutto il territorio nazionale e, dall’altro, renderà meno dispendioso, per il contribuente, l’attività difensiva.

Dal punto di vista giuridico, tuttavia, si tratta di una speciale previsione, non contemplata dal codice doganale dell’Unione e che potrebbe dar luogo a contrasti interpretativi, anche in considerazione del fatto che, in caso di contestazione del contrabbando, la competenza si radica presso la Dogana in cui è stata eseguita la prima importazione e non presso la sede legale.

Dalle Commissioni parlamentari un’unica condizione per l’approvazione del testo della riforma, che è stata recepita e riguarda l’introduzione, all’interno della normativa sulle accise, di una categoria specifica, concernente i “prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide, privi di tabacco, contenenti o meno nicotina”, al fine di allineare la normativa nazionale alla più recente classificazione internazionale del Sistema Armonizzato, ove hanno ricevuto un’apposita disciplina.

 

Sara Armella