Novità sulla tutela penale del Made in Italy
La legge 27 dicembre 2023, n. 206, ha rafforzato la tutela penale del Made in Italy modificando alcune disposizioni in materia di contraffazione contenute nel codice penale.
Una prima novità introdotta dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206 è la modifica dell’art. 517 c.p., che punisce con la reclusione fino a due anni la persona che pone in vendita prodotti industriali con segni mendaci. La norma, che originariamente puniva soltanto colui che vende o pone in circolazione la merce ingannevole, ora è stata ampliata con l’inserimento, fra le condotte punibili, della sola detenzione del prodotto ai fini della vendita. La ratio di tale previsione è di valorizzare e promuovere, sia in Italia che all’estero, il patrimonio e le radici culturali nazionali, anche ai fini della crescita economica nazionale nell’ambito del mercato interno dell’Unione europea. Fra questi importanti obiettivi è inclusa anche la lotta alla contraffazione, che costituisce una minaccia per la tutela delle produzioni di eccellenza italiane. Tale riforma recepisce, inoltre, l’orientamento giurisprudenziale prevalente, a tenore del quale il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci non si configura soltanto nei confronti del venditore del prodotto, ma anche in capo al magazziniere, al depositario o al trasportatore che consapevolmente dispone di tale bene.
Un’altra importante novità nell’ambito della tutela del Made in Italy è rappresentata dall’art. 55 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che modifica il codice penale, introducendo la facoltà per le Autorità giudiziarie di attivare operazioni sotto copertura, anche in riferimento ai reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all’art. 517 quater c.p. Come è noto, la legge 16 marzo 2006, n. 146, all’art. 9, prevede la non punibilità dell’agente o ufficiale di polizia, il quale tiene condotte che, pur essendo punibili dalla legge, trovano giustificazione nel fine perseguito dal soggetto agente.
Tale intervento legislativo, infine, mira a rendere più efficienti le attività di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni contraffatti, modificando l’art. 81 disp. att. c.p.p. in materia di redazione del verbale di sequestro. Spesso, infatti, tali operazioni di verbalizzazione rallentano le procedure cautelari e tendono a dilatare i tempi di custodia dei beni sequestrati. La nuova norma, invece, prevede l’individuazione delle merci in base alla loro quantità e tipologia, agevolando la semplificazione degli adempimenti e riducendo il periodo di custodia.